Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza 15 marzo 2024, n. 2556

Giudizio amministrativo – Ausiliari del giudice – Compenso – Liquidazione – Opposizione – Giudice competente – Rimessione all’Adunanza Plenaria – Normativa applicabile – Rimessione all’Adunanza Plenaria – Fattispecie in tema di compenso liquidato al verificatore

 

In applicazione dell’art. 99, comma 1, c. p. a., vengono rimesse all’esame dell’Adunanza Plenaria le seguenti questioni di diritto:

  1. se debba considerarsi appartenere alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche in considerazione della natura bifasica del procedimento giurisdizionale di liquidazione del compenso, il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario emanato dallo stesso giudice amministrativo.
  2.  Nel caso di risoluzione positiva della questione sub 1), quale sia la normativa applicabile, dal momento che non risulta prima facie compatibile col processo amministrativo il rito di cui all’art. 15, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, richiamato dall’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e, in particolare, se sia applicabile il rito in udienza pubblica o in camera di consiglio;
  3.  Ovvero, sempre in caso di risoluzione positiva della questione sub 1), se debba essere applicato, nella misura in cui sia compatibile col processo amministrativo, l’art. 15, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Nella fattispecie, nei giudizi di appello proposti dall’ARERA, dalla Provincia di Mantova e dall’Azienda speciale ufficio d’ambito della Provincia di Mantova avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, n. 2230/2020, la Sezione con ordinanza n. 3466/2022 del 3 maggio 2022, riuniti gli appelli, ha ritenuto indispensabile ai fini della decisione disporre una verificazione, affidandone l’espletamento al «preposto al Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con facoltà di subdelega, insieme ad altri due docenti ordinari del medesimo dipartimento, selezionati dal preposto in base alle specifiche competenze in materia di gestione dei servizi idrici, sia sotto il profilo tecnico che economico». Con la sentenza n. 5563 del 6 giugno 2023 il predetto TAR Lombardia, oltre a decidere gli appelli (respingendoli previa riunione, con compensazione delle spese di giudizi), ha posto a carico delle parti appellanti le spese di verificazione, provvedendo con la stessa sentenza anche alla loro liquidazione in complessivi euro 5.000, oltre agli oneri di legge.