Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 2024, n. 3007

Opere pubbliche – Progettazione – Principio di continuità ex art. 41, comma 8, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Progetto esecutivo – Redazione – Tecnico competente – Individuazione – Progetto di fattibilità tecnico-economica – Redazione – Tecnico competente – Individuazione – Tecnici diversi – Finalità, condizioni e presupposti – Appalto integrato –Art. 44, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Ambito applicativo

Nel vigente Codice dei contratti pubblici, il principio di continuità della progettazione si pone alla base dell’art. 41, comma 8, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, infatti tale norma statuisce che alla redazione del progetto esecutivo, di regola provvede, lo stesso soggetto autore del progetto di fattibilità tecnico-economica, per oggettive ragioni collegate alle regole di coerenza e speditezza. L’affidamento disgiunto della redazione dei su menzionati progetti non è precluso però, in tal caso, è necessaria una specifica motivazione ovvero l’accettazione senza riserve dell’attività progettuale svolta precedentemente da parte del nuovo progettista. Del resto, il divieto di cumulare nello stesso tecnico l’attività di progettazione e di esecuzione dei lavori con oggetto la stessa opera pubblica ha lo scopo di evitare che durante la fase di gara per selezionare l’appaltatore dei lavori si attenui il carattere pubblicistico della progettazione delle opere con uno sviamento degli interessi generali verso quelli privati dell’impresa interessata ad aggiudicarsi l’appalto e che, di conseguenza, la gara sia falsata  a favore di una determinata impresa concorrente. Inoltre, il divieto si propone di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità del tecnico progettista rispetto all’esecutore dei lavori, necessarie anche affinché il primo possa svolgere, nell’interesse della stazione appaltante, la funzione di direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva dell’appalto. Dette finalità sono state poste alla base anche del divieto di appalto integrato (sospeso sino al 30 giugno 2023), che, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, viene superato ricorrendo i presupposti di cui all’art. 44, adottato in attuazione di quanto indicato nella legge delega, recante  al Legislatore il compito di individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per redigere i progetti nonché l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta.