Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza 5 aprile 2024, n. 3126

Giudizio amministrativo – Appello – Integrazione del contraddittorio – Controinteressati – Notificazione – Necessità – Testo integrale della ordinanza

Il giudice di appello, che non ritenga il gravame manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, può disporre per la prima volta l’integrazione del contraddittorio.

 

Pubblicato il 05/04/2024

  1. 03126/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 05654/2023 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5654 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Nello Sgambato, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

 

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

del signor -OMISSIS- non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, -OMISSIS- resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024, il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Francesco Verrastro, su delega dell’avvocato Nello Sgambato e l’avvocato dello Stato Vincenzina Maio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

  1. Il signor-OMISSIS- ha partecipato alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2022/2023. Dopo aver superato le prove preselettiva, scritta e di efficienza fisica, è stato giudicato non idoneo dalla apposita Commissione in data 4 agosto 2022, essendogli stati riscontrati un «blocco atrio-ventricolare di 1° grado in soggetto con ridondanza del lembo anteriore della mitrale con insufficienza mitralica lieve/moderata. Lieve ingrandimento atriale sinistro e ventricolare sinistro. Insufficienza tricuspidale», ritenuti causa inidoneativa riconducibile alla lettera b) del titolo X dell’allegato 1 al decreto n. 61772 del 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Tale diagnosi di inidoneità è stata confermata in data 12 settembre 2022 in sede di revisione, disposta su richiesta ai sensi dell’art. 15, comma 7, del bando di concorso.
  2. L’interessato ha chiesto al T.a.r. per il Lazio l’annullamento di tali giudizi di inidoneità, deducendone l’illegittimità sulla base delle diverse risultanze contenute in una pressoché contestuale certificazione della A.S.L. di Teramo, che escludeva qualsivoglia rilievo patologico a carico dell’apparato cardiovascolare.
  3. All’esito della camera di consiglio fissata per la decisione dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, con ordinanza n. -OMISSIS-l’adito T.A.R. (sez. IV) ha disposto una verificazione demandandola ad un’apposita commissione composta da tre ufficiali medici presso il Centro di Medicina legale di Roma Cecchignola, rinviando la trattazione del ricorso alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023.
  4. Nelle more, con determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1829 del 4 gennaio 2023, pubblicata in pari data sul sito internet www.gdf.gov.it, sono state approvate le graduatorie conclusive del concorso, ivi compresi gli allegati contenenti i nominativi degli idonei e dei vincitori.
  5. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale graduatoria con atto di motivi aggiunti in data 21 marzo 2023, estendendo l’impugnazione anche alla disposizione del bando di concorso (art. 23, comma 11) che aveva previsto la pubblicazione delle graduatorie solo sull’apposito portale dell’Amministrazione; con lo stesso atto ha anche formulato richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dell’impugnazione, utilizzando il medesimo sito web,nei confronti di tutti i controinteressati c.d. “successivi”, giusta l’ampio numero degli stessi.
  6. Ha resistito al ricorso e ai motivi aggiunti l’Amministrazione intimata, eccependo in particolare l’inammissibilità dei motivi aggiunti e l’improcedibilità del ricorso di primo grado, stante il palese difetto di contraddittorio, e comunque deducendone nel merito l’infondatezza.
  7. Il Tribunale adito, all’udienza in camera di consiglio del 7 giugno 2023 (cui la trattazione della causa era stata rinviata dalle precedenti udienze dell’8 febbraio e del 22 marzo 2023), ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ha definito il ricorso direttamente nel merito, senza pronunciarsi sulle eccezioni di rito della difesa erariale e sulla richiesta istruttoria del ricorrente, respingendolo sulla base della relazione di verificazione disposta.
  8. Di tale sentenza il signor-OMISSIS- ha chiesto la riforma denunciandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di motivi di gravame, rubricati come segue:

I- error in iudicando – difetto di istruttoria – travisamento dell’esito del giudizio di verificazione – inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – manifesta illogicità – ingiustizia manifesta;

II- insussistenza delle patologie riscontrate quale causa di inidoneità con provvedimento di esclusione del 12 settembre 2023;

III- illegittimità dell’Allegato 1, titolo X, lett. b) e c), del decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25.02.2016.

In sintesi, l’appellante ha eccepito l’errore materiale nel quale sarebbe incorso il primo giudice, stante che il verbale della verificazione siglato in data 1° febbraio 2023 dalla Commissione istituita allo scopo presso il Dipartimento militare di Medicina legale di Roma Cecchignola, concludeva in realtà per un giudizio di idoneità e non di inidoneità, come riportato in sentenza, peraltro correttamente richiamando sia la lettera “b” che la lettera “c”, punto 66, del titolo X dell’Allegato 1 al decreto del Comandante della Guardia di Finanza nr. 61772 del 25 febbraio 2016. Ciò dopo avere confermato la diagnosi di «-OMISSIS-» (-OMISSIS-), qualificata come regredente a seguito di sforzo fisico adeguato e i «lievi rigurgiti alle valvole AV emodinamicamente non significativi»; non diagnosticato l’insufficienza mitralica lieve/moderata, già esclusa dalla A.S.L. di Teramo. Da qui la diversa lettura che si sarebbe – a suo avviso – dovuto dare alle anomalie riscontrate, che se ricondotte alle corrette voci tabellari, non dovrebbero avere portata inidoneativa.

  1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, nel costituirsi in giudizio, hanno innanzitutto eccepito nuovamente l’improcedibilità del ricorso di primo grado per tardiva proposizione dei motivi aggiunti avverso la graduatoria finale, nonché l’inammissibilità di questi ultimi per omessa notifica ai controinteressati successivi.
  2. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie tesi difensive, insistendo per il loro accoglimento.
  3. Ciò posto deve rilevarsi che effettivamente, come dedotto dall’appellante, le conclusioni della verificazione disposta in primo grado sono nel senso che il sig. Terzano è «idoneo ai sensi di quanto previsto alle lettere “b” e “c”, punto 66 del titolo 10 all’allegato 1 del Comandante della Guardia di Finanza nr. 61772 del 25.2.2016».
  4. Poiché ciò comporterebbe la plausibile fondatezza del primo motivo di appello, devono essere esaminate le preliminari eccezioni di rito sollevate dalla difesa erariale circa la irricevibilità dei motivi aggiunti (asseritamente proposti tardivamente) ovvero la loro inammissibilità (per la mancata notifica ai controinteressati necessari successivi e la conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
  5. Al riguardo, si osserva quanto segue.

13.1. In ordine alla questione della irricevibilità dei motivi aggiunti deve ricordarsi che la Sezione ha già avuto modo di affermare che quanto alle modalità di pubblicazione della graduatoria finale del concorso deve trovare applicazione l’art. 15, commi 6 e 7, del d.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), dove è previsto che le graduatorie dei vincitori dei concorsi siano pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell’amministrazione interessata e che di tale pubblicazione sia data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, data da cui decorre il termine per le eventuali impugnative.

Non avendo la difesa delle amministrazioni appellate evidenziato norme derogatorie di tali previsioni a carattere generale, deve trovare applicazione il principio di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a, ai sensi del quale la pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine è solo quella prevista dalla legge o in base alla legge, sicché l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578; sez. V, 8 maggio 2018, n. 2757, con riferimento alla pubblicazione on line sul sito del CSM della graduatoria finale).

Né può in senso opposto invocarsi la disposizione di cui all’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale «[…] a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati […]», giacché quest’ultima si riferisce solo agli obblighi di pubblicazione «aventi effetto di pubblicità legale» in forza di specifiche norme di riferimento e non può essere interpretata nel senso che la pubblicazione telematica degli atti amministrativi produce, in ogni caso e indiscriminatamente, effetti di pubblicità legale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2018, n. 2757 e 27 agosto 2014, n. 4384).

Peraltro tali conclusioni sono del tutto conformi anche con la previsione generale contenuta all’articolo 54, comma 4-bis, del Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo cui «la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento», ovvero solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287; sez. III, 28 settembre 2018, n. 5570).

Da tanto deriva il rigetto dell’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti, che pertanto devono considerarsi tempestivamente proposti.

13.2. Quanto alla eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto non notificati a tutti i controinteressati necessari c.d. sopravvenuti (cioè a coloro che risultano essere stati inseriti nella graduatoria definitiva del concorso in quanto vincitori o anche solo utilmente collocati), deve ricordarsi che costituisce consolidato principio giurisprudenziale che in ipotesi di impugnazione di graduatorie concorsuali vanno qualificati come tali tutti coloro i quali, fra i partecipanti, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076; sez. III, 11 febbraio 2013, n. 770; id., 29 ottobre 2012, n. 5506; sez. V, 31 luglio 2012, nr. 4333).

Nella caso di specie non è revocabile in dubbio che l’eventuale fondatezza nel merito del ricorso di primo grado (e ora dell’appello), determinando in tesi l’ammissione dell’interessato alla prosecuzione dell’iter concorsuale, provocherebbe in caso di suo superamento lo scavalcamento di candidati già ora collocati favorevolmente nella graduatoria finale.

Non è ugualmente dubitabile perciò che, pur non essendo configurabili controinteressati quanto al giudizio di inidoneità fisica che ha determinato l’esclusione dal concorso dell’interessato, essi sussistevano al momento della richiesta di annullamento della graduatoria definitiva, impugnata con motivi aggiunti quale atto lesivo viziato da illegittimità derivata dalla illegittima esclusione dal prosieguo della procedura, impugnata col ricorso principale (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 8578/2021, cit. supra; sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3774).

13.3. Resta allora da verificare – sempre ai fini dello scrutinio di ammissibilità dei motivi aggiunti sotto il profilo in esame – se il ricorrente abbia o meno adempiuto agli obblighi di notifica ai controinteressati fissati dal codice del processo amministrativo.

Risulta dagli atti che il ricorrente ha ritualmente notificato sia il ricorso principale (come detto, in maniera ultronea), sia i motivi aggiunti, al signor -OMISSIS- partecipante al concorso poi inserito anche utilmente in graduatoria, così che non vi possono essere dubbi sulla corretta instaurazione del rapporto processuale.

Sebbene la notifica ad uno solo dei controinteressati è condizione di ammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, essa tuttavia comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri: non può farsi a meno di sottolineare che anche sotto tale ultimo profilo il ricorrente si è comportato in modo leale e diligente, avendo chiesto espressamente, contestualmente alla presentazione dei secondi, di essere autorizzato alla loro notifica mediante pubblicazione online sul sito dell’Amministrazione, giusta l’alto numero dei soggetti da coinvolgere (oltre mille) e la difficoltà, se non sostanziale impossibilità, di reperirne i recapiti.

13.4. Deve al riguardo allora concludersi nel senso che il ricorso per motivi aggiunti sia sicuramente ammissibile, a nulla rilevando per contro che il T.a.r. non abbia esaminato l’eccezione della difesa erariale e neppure si sia pronunciato sulla specifica istanza del ricorrente, avendo verosimilmente fatto applicazione della norma derogatoria di cui al secondo comma dell’art. 49 del codice del processo amministrativo che consente di non integrare il contradditorio in caso di ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.

Che tale sia stata la scelta seguita dal T.a.r. per il Lazio è confermato anche dalle modalità attraverso le quali vi è addivenuto, ovvero, come ricordato sopra, in esito all’udienza cautelare, laddove cioè l’art. 60 c.p.a. richiede espressamente che venga «accertata la completezza del contraddittorio», del quale «ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione […]». Vero è che il rito acceleratorio, comunque non sommario, che consegue alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare, proprio in ragione dell’esplicito richiamo alla verifica dei presupposti legittimanti (la completezza del contraddittorio, appunto, e dell’istruttoria), avrebbe richiesto una qualche motivazione in ordine alla ritenuta superfluità di procedere all’integrazione del contraddittorio, ma una tale carenza non incide di per sé sulla legittimità della scelta e della decisione. Invero l’innegabile stringatezza della motivazione del giudice di prime cure non può non riflettere la volontà di limitarsi ad enunciare il singolo «punto di fatto o di diritto» ritenuto risolutivo ex art. 74 c.p.a., la cui ampiezza espositiva non è, né potrebbe essere, predeterminata dal legislatore.

  1. Le conclusioni così raggiunte impongono allora di affrontare la delicata questione di quali siano le modalità più adatte a salvaguardare il principio della sollecita definizione del giudizio e quello altrettanto fondamentale dell’integrale rispetto del contraddittorio e cioè se nella situazione così delineata alla decisione del giudice di primo grado di non disporre l’integrazione del contraddittorio, ancorché richiesta (decisione ex antenon censurabile di per sé, ma che allo stato non può avallarsi, giusta la apparente non congrua lettura della relazione di verificazione, favorevole al ricorrente) debba seguire l’annullamento tout courtdella sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 105 del codice del processo amministrativo o se sussista un’altra modalità idonea a salvaguardare la posizione dei controinteressati.
  2. Al riguardo deve rammentarsi che la Sezione ha già avuto modo di affrontare la criticità riveniente dalla mancata condivisione da parte del giudice di appello della declaratoria di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, pronunciata dal Tribunale di prime cure (Cons. Stato, sez. II, ordinanza del 15 luglio 2020, n. 4578), cui consegue altresì l’impossibilità di pronunciarsi nel merito a contraddittorio (nuovamente) non integro; infatti, qualora non ritenga l’appello manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, il giudice non può non rilevare la circostanza oggettiva, seppure non originariamente viziante, della mancata integrità del contraddittorio (anche) nell’attuale grado di giudizio.
  3. Sul punto deve osservarsi che il Codice del processo amministrativo, con riferimento al giudizio di appello, nell’individuare le altre parti, diverse dagli originari ricorrente e resistente, da evocare in causa, menziona tutti coloro «che hanno interesse a contraddire» (art. 95, comma 1). Anche in tale grado di giudizio vale il principio secondo cui, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, è sufficiente la notifica ad almeno una parte avversa, salva la successiva integrazione che il giudice deve disporre ad eccezione del caso in cui la reputi superflua, in quanto ritenga l’impugnazione manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata (art. 95, comma 5). Trattasi della evidente trasposizione dei medesimi principi declinati dall’art. 49 per il primo grado di giudizio, correlata alla medesima finalità di evitare formalità superflue e un inutile dispendio di attività processuale. Il meccanismo, peraltro, troverebbe comunque applicazione nel giudizio di impugnazione giusta il rinvio cd. “interno” contenuto nell’art. 38 del codice, che consente in ogni caso di attingere alle regole generali del giudizio di primo grado di cui al Libro II dello stesso anche nelle impugnazioni e nei riti speciali.

Laddove l’esito del giudizio di appello coincida con quello di primo grado (sicché coincide anche la valutata superfluità dell’integrazione del contraddittorio con controinteressati che, seppure non presenti, non vengono in alcun modo danneggiati), la giurisprudenza non ha avuto problemi ad interpretare estensivamente la richiamata previsione dell’art. 95, comma 5: se cioè il giudice di appello rileva il difetto di contraddittorio in primo grado, ma anche l’infondatezza del ricorso di primo grado, in adesione alla prospettazione del T.a.r., per ragioni di economia processuale e in applicazione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo, può decidere la causa nel merito, senza porsi il problema dell’annullamento con rinvio al giudice di primo grado (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 febbraio 2024, n. 1889; sez. IV, 23 gennaio 2013, n. 384).

  1. Con riferimento invece alla peculiare fattispecie in esame può darsi continuità all’indirizzo secondo cui anche nell’ipotesi in cui il giudice d’appello non condivida le conclusioni di merito del primo giudice e accerti quindi una situazione che avrebbe imposto ed impone l’integrazione del contraddittorio, non sia necessitata la rimessione degli atti al giudice di prime cure ex art. 105 c.p.a., siccome avvenuto in passato, in verità per fattispecie solo astrattamente sovrapponibili e comunque riconducibili alla disciplina antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010 (si veda, sulla scia di Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 1994, n. 13, Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5792; id., 29 aprile 2009, n. 2700; 17 luglio 2002, n. 4713; sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1230; id., 7 aprile 2008, n. 1448).
  2. Risulta invero discriminante in tal senso l’attenta esegesi della finalità della regola –recte, della deroga alla regola dell’integrità del contraddittorio – contenuta nell’art. 49, comma 2, c.p.a., con la quale in realtà il legislatore ha inteso operare preventivamente il bilanciamento necessario tra due contrapposti interessi, egualmente riconducibili al principio costituzionale del giusto processo, ovvero la garanzia del contraddittorio, quale pregiudiziale oggettiva all’esercizio del pieno diritto di difesa, e la celerità della definizione del giudizio.

La previsione dell’articolo 49, comma 2, in effetti sovverte consapevolmente la fondamentale regola in forza della quale il giudice prima deve accertare l’integrità del contraddittorio e solo dopo può procedere alla valutazione del merito.

Tale ratio e finalità della norma non può essere ignorata in quei casi, come quello in esame, in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto di prescindere dalla verifica dell’integrità del contraddittorio per aver ritenuto la causa manifestamente irricevibile, inammissibile, ma il giudice di appello, non condividendo invece quella valutazione – che ha consentito la rapida definizione del processo – si trova nella condizione di dover valutare e disporre l’integrazione del contraddittorio. Anche in tale ipotesi infatti il giudice non può disconoscere il valore costituzionale della ragionevole durata del procedimento, che con un’applicazione meccanicistica e a aprioristica della regola del contraddittorio, produrrebbe l’effetto paradossale di allungamento dei tempi del giudizio proprio in quei casi in cui la legge ha scelto di sacrificare l’integrità del contraddittorio; ed al tempo stesso – d’altro canto – non può neppure sottovalutare la circostanza che il sistema costituzionale non impone necessariamente il doppio grado di giudizio.

Ciò senza contare poi che sempre un’applicazione acritica del rinvio al primo giudice ex art. 105 implicherebbe una sorta di inevitabile disclosure anticipata delle motivazioni del rinvio, non ravvisabili nel mero rilievo della non completezza del contraddittorio, con quanto ne potrebbe conseguire in ordine alla vincolatività del relativo principio di diritto per il giudice di primo grado: si addiverrebbe, cioè, ad una sorta di giudicato a formazione progressiva, che peraltro, ove il primo giudice ritenesse di confermare la propria originaria motivazione a contraddittorio integro, ovvero a seguito di gravame di controparte, finirebbe per perfezionarsi solo all’esito di tale complessa alternanza.

  1. La Sezione ritiene che la ricostruzione delineata sia pur sempre saldamente ancorata alla previsione dell’art. 49, comma 2, c.p.a., e consenta inoltre di risolvere l’assai più pregnante complicazione pratica che deriva dalla scelta del primo giudice di non ordinare l’integrazione del contraddittorio, della quale il giudice di appello, come nella specie, non condivida i presupposti.
  2. L’integrità del contraddittorio può e deve essere recuperata in appello, utilizzando il medesimo binomio regola-deroga che il legislatore ha declinato per il primo grado di giudizio, con evidente applicazione della prima, non sussistendo i presupposti della seconda. Solo in tal modo, si ritiene, non si pregiudicano le ragioni di economia processuale, al contempo eludendo la regola, che riflette il principio di parità delle parti, secondo cui l’integrità del contraddittorio assume valenza pregiudiziale rispetto a qualsiasi tipo di decisione.

La natura, quindi, di contraddittori necessari di tutti i candidati inseriti in graduatoria impone di recuperane la presenza, alla luce della potenziale lesività degli esiti del giudizio sulle relative posizioni. E ciò è reso possibile dalla previsione dell’art. 95, comma 3, del codice, interpretato estensivamente con riferimento al caso, come quello di specie, in cui il difetto di contraddittorio in primo grado costituisce circostanza obiettiva acclarata e incontestata, assumendo esso autonoma e imprescindibile rilevanza alla luce della non ritenuta natura «manifesta» della infondatezza (anche) del gravame o della pregiudiziale sussistenza di questioni di rito preclusive della relativa disamina.

  1. D’altro canto, la decisione in tal modo assunta non preclude minimamente le facoltà e le eventuali scelte difensive dei controinteressati che, all’esito della vocatio in iudicium,censurino motivatamente la preclusa partecipazione al procedimento di primo grado, seppure definito con sentenza di contenuto totalmente favorevole agli stessi, rivendicando una diversa lettura delle norme de quibus.
  2. In conclusione deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio (art. 95, comma 3, c.p.a.) nei confronti di tutti i candidati favorevolmente inseriti nella graduatoria di cui è causa.

Il Collegio ritiene di autorizzare la notificazione a mezzo del sito web del Comando Generale della Guardia di Finanza, alla luce del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., ricorrendo nel caso di specie una situazione di obiettiva difficoltà di procedere nelle forme ordinarie, sia per l’elevato numero dei soggetti coinvolti, sia per la difficoltà di individuarne i recapiti (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948). Il Comando Generale della Guardia di Finanza farà pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella parte ritenuta più idonea a garantirne la massima visibilità, il sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza previa consegna degli stessi da parte del ricorrente su supporto informatico, rilasciando idonea certificazione della data dell’avvenuta pubblicazione.

La pubblicazione dei predetti atti dovrà rimanere visibile sul sito per almeno trenta giorni.

La pubblicazione sopra indicata dovrà essere richiesta, pena l’improcedibilità del gravame (art. 35 e 95, comma 4 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 20 dalla data di notifica o, se anteriore, dalla data di ricezione della comunicazione della presente ordinanza; la prova del compimento di tali prescritti adempimenti dovrà essere depositata dalla ricorrente nella Segreteria della Sezione nel termine perentorio di giorni 15 dalla loro effettuazione.

L’appellante è tenuta a versare all’Amministrazione, secondo le modalità da quest’ultima indicate, l’importo documentato eventualmente richiesto per l’attività di pubblicazione sul sito.

Acquisita la certificazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione, l’appellante ne darà notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  1. Resta impregiudicata ogni successiva decisione, anche sulle spese.

Una volta depositata prova dell’avvenuto adempimento da parte dell’appellante sarà fissata con apposito provvedimento del Presidente titolare della Sezione la nuova udienza pubblica di trattazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), non definitivamente decidendo sul ricorso indicato in epigrafe, ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori della procedura selettiva per l’ammissione al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2022-2023, iscritti nella graduatoria approvata con determina n. 1829 del 4 gennaio 2023, provvedendo a notifica per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

Carmelina Addesso, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere