TAR Puglia, Lecce, sez. II, 5 febbraio 2024, n. 171

Atto amministrativo – Diritto di accesso – Registrazione chiamata 118 presso A.S.L. – Diniego – Illegittimità –  Fattispecie in tema di incidenti stradali –  Testo integrale della sentenza

Sussiste il diritto di accedere agli atti di una Azienda Sanitaria Locale relativi alla chiamata diretta al 118, pertanto è illegittimo il diniego opposto nei confronti del richiedente di estrarre copia ed accedere alla registrazione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118 relativa ad un incidente. Nella fattispecie, la richiesta di accesso veniva formulata da una società di assicurazioni per un incidente stradale. La ricorrente compagnia assicurativa è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso dei documenti in questione, la cui conoscenza è necessaria per consentirle la verifica dell’esatta dinamica dell’evento dannoso, in relazione alla quale è stato formulata nei suoi confronti richiesta di risarcimento del danno.

 

 

 

 

Pubblicato il 05/02/2024

N. 00171/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00894/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 894 del 2023, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Caiaffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Dario Pasqualone, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente a visionare, estrarre copia ed accedere alla registrazione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118 il giorno 26.9.2022, alle ore 02.30 circa, relativa all’incidente occorso al Sig. Dario Pasqualone;

con conseguente annullamento della nota PEC del 3.8.2023 e, ove occorra, del parere della Struttura Burocratica Legale dell’ASL Lecce del 28.2.2022;

e per la conseguente condanna dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, ad offrire alla ricorrente in visione e consentire la estrazione di copia integrale del documento di cui innanzi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. G. Caiaffa per la parte ricorrente e avv. P. Piccinni per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La Unipolsai Ass. S.p.a. ha proposto ricorso contro l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce avverso il diniego di accesso agli atti relativi a un incidente stradale avvenuto il 26.09.2022.

1.1. In particolare, la ricorrente sostiene di avere un interesse diretto, concreto e attuale a visionare ed estrarre copia della registrazione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118, avendo rilevato che la dinamica dell’incidente riportata nella richiesta di risarcimento da parte del controinteressato è in contrasto con quella accertata dai Carabinieri intervenuti sul luogo.

1.2. Contesta il diniego dell’accesso da parte dell’Azienda resistente, basato su un parere della struttura burocratica legale, che ritiene non sussistenti i presupposti soggettivi per l’ostensione dei documenti richiesti, in quanto contenenti dati sensibili relativi alla salute dell’interessato.

1.3. La difesa attorea invoca il principio di trasparenza e il diritto di difesa, riconosciuto dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi e di assicurazioni, citando a sostegno delle proprie domande la giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto in casi analoghi il diritto delle compagnie assicuratrici ad ottenere la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei presupposti per il risarcimento e contrastare eventuali fenomeni fraudolenti; chiede, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato, con condanna dell’Azienda resistente ad ostendere il documento richiesto.

2. L’ASL Lecce si è costituita in giudizio, sostenendo la legittimità del proprio operato ed instando per il rigetto del ricorso

3. Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. La posizione di natura “conoscitiva” azionata dalla ricorrente è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, oggetto della richiesta stragiudiziale di risarcimento e di, eventuale e futuro, scrutinio avanti il Giudice civile.

4.2. Nella fattispecie, infatti, l’interesse ostensivo, che è stato azionato dalla compagnia assicurativa è funzionale a verificare – a fini “istruttori”, oltreché (eventualmente) difensivi, in un’ottica anche meta-individuale, giusta la peculiare natura dell’attività espletata (non a caso sottoposta a normativa di riserva e conformata in continuum dalla potestà di vigilanza demandata alle competenti Autorità di settore) – l’effettività delle condotte poste in essere nella imminenza e in occasione del sinistro in cui è rimasto coinvolto il controinteressato e la congruenza delle dichiarazioni rese dallo stesso.

5. La richiesta di accesso è, quindi, riferita ad un documento, nella specie la registrazione della prima telefonata al 118, in relazione alla quale è indubbia l’esigenza conoscitiva della società ricorrente, in funzione della “massima acquisizione” al procedimento degli elementi istruttori prodromici alla certazione dei fatti, come disvelatisi nell’imminenza ed in occasione del sinistro.

5.1. La ricorrente compagnia assicurativa è, pertanto, titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso dei documenti in questione, la cui conoscenza è necessaria per consentirle la verifica dell’esatta dinamica dell’evento dannoso, in relazione alla quale il controinteressato ha formulato nei suoi confronti richiesta di risarcimento del danno.

5.2. Tale interesse si lega, inoltre, anche a quello mutualistico a che eventuali frodi assicurative non comportino una lievitazione dei premi in danno di tutti gli altri assicurati (cfr. TAR Lecce, sent. n. 108 del 2020 e TAR Lazio, Roma, sent. n.11620 del 2021).

6. Tuttavia, reputa il Collegio che la tutela della pretesa ostensiva azionata dalla società assicuratrice non può – vertendosi in ogni caso in tema di dati “sensibili” – indiscriminatamente estendersi ad ogni elemento contenuto nella richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118, ovvero andare a detrimento di quello, in pari misura degno e meritevole di essere protetto, di cui possono essere titolari soggetti “terzi” (estranei alla vicenda de qua).

7. In un’ottica di equo contemperamento dei contrapposti interessi ed in ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione (TAR Napoli, sent. n. 3219 del 2021 e n. 721 del 2022 cit.), deve, infatti, rimarcarsi che:

– la situazione giuridica, cui l’accesso è funzionale, è pienamente soddisfatta allorquando sono esibiti i documenti richiesti, nella parte in cui essi contengono la ricostruzione di “fatti”;

– la valutazione dell’agere dei privati e degli operatori del 118 è, invero, consapevolmente effettuabile dal ricorrente sulla base del nucleo fattuale rappresentato nella prima chiamata al 118;

– tale strumentalità è da escludere, di contro, per quanto attiene a quelle parti del documento in forma di registrazione, afferenti ad elementi estranei ai “fatti” in questione, ovvero relative ad eventuali dati identificativi di soggetti terzi non rilevanti a fini difensivi per la ricorrente e, dunque, non ostensibili per ragioni di riservatezza;

– grava in capo alla resistente Azienda sanitaria, in seno alla quale si è formato il documento in questione, la puntuale e motivata individuazione delle parti da oscurare, in ragione di quanto sopra.

7.1. E ciò in quanto l’esigenza di tutelare il diritto di una parte – e la pretesa ostensiva che ne è strumento – si arresta ove ha inizio quella di preservare le ragioni dei terzi “estranei”; di talché la meritevolezza dell’interesse conoscitivo a fini difensivi viene meno allorquando fronteggia una posizione equiordinata, parimenti da garantire.

7.2. Ne discende, come sopra esposto, la legittimazione all’accesso da parte della società ricorrente, nei limiti in cui ciò non vada a ledere la riservatezza di terzi estranei alla vicenda in questione, ovvero contenga dati sensibili o elementi affatto estranei al sinistro.

7.3. L’Amministrazione, pertanto, dovrà procedere all’ostensione del file audio in questione, previo oscuramento di quelle specifiche parti della documentazione richiesta:

– estranee alla vicenda oggetto della richiesta risarcitoria;

– contenenti dati identificativi ovvero sensibili non pertinenti, ovvero afferenti a soggetti estranei alla vicenda.

8. In definitiva, da quanto sopra esposto consegue l’accertamento del diritto di accesso di parte ricorrente alla registrazione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118, per cui vi è causa, e, dunque, l’accoglimento del ricorso, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione resistente di eventualmente procedere ad oscurare talune parti della documentazione, nei sensi di cui sopra.

9. Le spese di lite, in virtù del criterio della soccombenza, sono poste a carico della ASL di Lecce e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce di esibire la documentazione richiesta, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti comunque nominati.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario