TAR Puglia, Bari, sez. II, 27 aprile 2024, n. 532

Appalto – Gara – Iscrizione alla white list   –  Assenza al momento di presentazione della domanda di partecipazione –  Esclusione dell’impresa – Legittimità – Iscrizione tardiva – Aggiudicazione – Illegittimità

Se è vero che l’impostazione seguita dal nuovo Codice dei contratti  ha effettivamente distinto le cause di esclusione obbligatorie da quelle facoltative, non è in verità opinabile che anche la disposizione precedente, l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016, omnicomprensiva delle cause di esclusione obbligatorie e facoltative, non diversamente dall’attuale art. 94, d.lgs. n. 36/2023 contenesse un esclusivo riferimento alla comunicazione antimafia e all’informazione antimafia; sicché a fronte della perfetta simmetria delle due disposizioni sotto il profilo che qui rileva, l’indirizzo giurisprudenziale elaborato sub codice precedente sono destinati a valere anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici. Tutto ciò premesso, è legittimo escludere dalla gara l’impresa concorrente che, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, non sia iscritta alla white list a nulla rilevando che l’iscrizione sia avvenuta in un momento successivo ma prima della chiusura dei termini previsti dal bando di gara, pertanto, in tal caso è illegittima l’aggiudicazione dell’appalto  (TAR Lazio, Roma, sez. II, 28 febbraio 2023, n. 3385: il possesso dell’iscrizione alla white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1, comma 53, l. n. 190/2012 c.d. “legge anticorruzione” costituisce motivo di esclusione dalla gara).