TAR Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342

Industria e commercio – Inquinamento acustico – Reiterati esposti al Comune – Obbligo di risposta – Sussiste – Fattispecie in tema di esercizio commerciale per ristorazione – Testo integrale della sentenza

A fronte di reiterate diffide indirizzate al Comune da parte di un cittadino che lamenta inquinamento acustico proveniente da un esercizio commerciale l’amministrazione comunale ha l’obbligo di provvedere adottando un provvedimento espresso e motivato una volta decorso il termine per concludere il procedimento (30 giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990). Nella fattispecie, l’inquinamento acustico proveniva da un locale che svolgeva attività di ristorazione.

Pubblicato il 27/04/2024

N. 00342/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00152/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carbonia, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

dell’inadempimento all’obbligo di concludere il procedimento

a seguito dell’istanza avente ad oggetto “ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO” del 10.12.2023, notificata dal ricorrente al Comune resistente in data 10.12.2023;

per l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla predetta istanza;

e per l’accertamento

dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con l’adozione del provvedimento finale del procedimento di cui all’istanza surriportata entro un preciso termine;

con riserva di agire per il risarcimento del danno derivante dalla mancata adozione del provvedimento dovuto.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, residente nel Comune di Carbonia, con la propria famiglia, in un’unità immobiliare ubicata in -OMISSIS-, sopra un locale nel quale si svolge l’attività commerciale di ristorazione del sig. -OMISSIS-, espone di aver presentato al Comune alcuni esposti per inquinamento acustico derivante dal predetto locale, senza che il Comune abbia in alcun modo risposto né provveduto in merito.

1.1. In particolare, il ricorrente espone:

– di avere presentato un primo esposto alla Polizia locale in data 21.2.2023, lamentando un fattore di inquinamento acustico ambientale determinato dal locale in questione;

– di avere inviato un sollecito all’Amministrazione in data 22.8.2023, chiedendo “riscontro sugli accertamenti effettuati per quanto segnalato a suo tempo, considerato che i disagi segnalati, provocati dall’attività commerciale -OMISSIS- di -OMISSIS-, permangono”;

– di avere inoltrato al Comune un nuovo e più dettagliato esposto in data 10.12.2023.

Nel nuovo esposto l’interessato ha rappresentato al Comune quanto segue:

dall’attività commerciale adibita a bar/caffetteria denominata -OMISSIS-, titolare ditta -OMISSIS-, Codice Fiscale -OMISSIS- ubicata in Carbonia, -OMISSIS-, situata sotto la civile abitazione di proprietà del sottoscritto nello stesso stabile/condominio, provengono costantemente rumori di varia natura, musica ad alto volume, schiamazzi e frequenti spettacoli di intrattenimento musicale sino a tarda notte, sia all’interno dei locali che all’esterno, in contrasto con quanto dichiarato nella DUAP dove il titolare di cui sopra, ha affermato di non effettuare diffusione di musica. Il tutto anche in contrasto con l’ordinanza del Sindaco n. 93 del 29/06/2023, in cui gli spettacoli con musica dal vivo all’aperto devono cessare il 15 settembre 2023. La suddetta situazione diventa insostenibile specialmente durante i fine settimana, tanto da costringere me e la mia famiglia a lasciare la propria abitazione e pernottare presso parenti o presso strutture ricettive, causando quindi gravi danni morali, di salute ed economici”.

Nell’occasione, il ricorrente ha precisato che “sono già state inviate due PEC al comando della Polizia Locale in data 21/02/2023 (prot. 11158) e 22/08/2023 (prot. 47589), per segnalare quanto sopra e non si è ricevuto riscontro alcuno”.

1.2. Aggiunge il ricorrente di avere informato dei fatti anche l’ARPAS che, in data 19.12.2023, ha comunicato al Comune la propria disponibilità “qualora intendesse avvalersi del supporto tecnico scientifico di ARPAS, in materia di controllo dell’inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995 e ss mm ed ii.” (v. doc. n. 5 del ricorrente).

1.3. Il Comune, a distanza di oltre tre mesi dall’ultimo esposto, non ha adottato alcun provvedimento al riguardo, né ha fornito alcun riscontro.

1.4. Il ricorrente, quindi, con l’odierno ricorso agisce avverso il silenzio dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo anche l’adozione di misure cautelari in ragione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare a suo danno dall’inquinamento acustico-ambientale, tenuto conto anche che l’interessato è affetto da “Depressione Maggiore” e da “Disturbo d’Ansia Generalizzato” entrambi “reattivi a situazioni ambientali” (v. certificato medico di cui al doc. 6 del ricorrente).

1.5. Nessuno si è costituito, né per il Comune intimato, né per il controinteressato.

1.6. Alla camera di consiglio del 17 aprile 2024 la causa è passata in decisione, previo avviso della possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. In via preliminare, osserva il Collegio che la specialità del rito del silenzio (di cui agli artt. 31, 117 e 87, commi 2 e 3, c.p.a.) non osta alla configurabilità in detto rito di una fase cautelare che deve ritenersi immanente all’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la salvaguardia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 9.6.2023, n. 1424).

Invero, il rito attivato nel giudizio in materia di silenzio-inadempimento non esime il giudice amministrativo dal necessario esame della domanda proposta in sede cautelare alla stregua del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. (Consiglio di Stato, Sez. VII, 5.7.2023, n. 2747).

Ciò chiarito, la causa può essere decisa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., sussistendone tutti i presupposti.

3. Venendo al merito, il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.

3.1. Per consolidata giurisprudenza, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato. Orbene, tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487), soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1182 del 2015).

3.2. Nel caso di specie il ricorrente ha presentato (per la terza volta) l’esposto, al fine di sollecitare l’esercizio di specifici poteri e l’adozione di altrettanto specifici provvedimenti (in materia di inquinamento acustico), evidenziando così la propria posizione di interesse legittimo.

A fronte di tali iniziative, tuttavia, il Comune non risulta essersi minimamente attivato né con l’avvio di un’istruttoria né con l’adozione di alcun provvedimento, non avendo assunto alcuna determinazione finale in relazione all’esposto presentato.

3.3. Deve essere pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere sull’esposto in questione, stante il decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento (30 giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990).

3.4. In definitiva, il ricorso va accolto, con il conseguente obbligo per il Comune di adottare un provvedimento espresso e motivato (cfr. T.A.R. Campania – Salerno, n. 848/2022; T.A.R. Campania – Napoli, n. 6853/2021) nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

3.4.1. Per il caso di inottemperanza alla presente sentenza nel predetto termine, il Collegio ritiene di nominare sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), o suo delegato, chiamato a intervenire – in caso, appunto, di inadempimento da parte del Comune alla scadenza del termine sopra indicato – entro quindici giorni successivi alla comunicazione di tale inadempimento, a cura della parte ricorrente.

Qualora il Commissario ad acta sia chiamato ad intervenire, secondo quanto sopra indicato, il relativo compenso per l’attività svolta può sin d’ora essere determinato nella misura complessiva di € 1.000,00 (euro mille).

3.4.2. La presente sentenza, in caso di passaggio in giudicato, sarà trasmessa in via telematica alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, della l. n. 241/1990.

3.5. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del Comune, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario; nulla deve disporsi, invece, nei confronti della parte controinteressata, non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei termini e per gli effetti indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Carbonia alla rifusione delle spese del giudizio, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

Gabriele Serra, Primo Referendario