Appalto – Gara – Offerta tecnica – Integrazione della domanda di partecipazione – Soccorso istruttorio – Esclusione – Aggiudicazione – Illegittimità
Non è ammesso il soccorso istruttorio qualora si traduca in una vera e propria integrazione sostanziale della domanda di partecipazione alla gara, preclusa dal principio della par condicio. Pertanto, è illegittima l’aggiudicazione di un appalto qualora la stazione appaltante ha accordato il c.d. “soccorso istruttorio” che ha permesso l’integrazione della offerta tecnica da parte della impresa concorrente. Al riguardo, va confermato l’orientamento espresso, da ultimo, da Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2022, n. 1663 e Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146, che ricordano come: “sul soccorso istruttorio relativo ad elementi dell’offerta si sia pronunciata la Corte di giustizia dell’ Unione europea (nella sentenza sez. V, III, 10 maggio 2017, causa C-131/16 Archus) enunciando le seguenti regole:
a) consentire all’amministrazione di chiedere ad un candidato la cui offerta essa ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri, chiarimenti, violerebbe il principio della par condicio (poiché sembrerebbe che, ove il privato risponda positivamente, l’amministrazione abbia con questi negoziato l’offerta in via riservata);
b) non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione o completamento dell’offerta su singoli punti, qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni requisiti;
c) una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.