Corte di Cassazione, sez. II, 31 luglio 2024, n. 21479

Igiene e sanità – Inquinamento acustico – Immissioni sonore – Limite – Criteri di valutazione – Accorgimenti di riduzione – Poteri del giudice di merito – Fattispecie

In tema di inquinamento acustico, il limite di tollerabilità delle immissioni sonore è da collegarsi alla specifica situazione ambientale che, in quanto tale varia da un luogo all’altro, pertanto l’accertamento concreto del superamento del limite massimo di tollerabilità compete al giudice di merito che deve tenere nella giusta considerazione le caratteristiche della zona e le specifiche abitudini degli abitanti; inoltre è sempre di sua competenza l’individuazione dei rimedi più adatti a ridurre le immissioni acustiche al fine di ricondurle nei limiti di tollerabilità (art. 2,DPCM 14 novembre 1997 e art. 844 c.c.). Nella fattispecie, le immissioni sonore provenivano da un impianto sportivo.