Consiglio di Stato, sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7420

Igiene e sanità – Inquinamento – Accertamento e valutazioni delle competenti autorità – Natura – Sindacabilità da parte del giudice – Limiti – Poteri delle parti – Individuazione – Fattispecie

Nelle materie tecnico scientifiche, quale è indubbiamente quella relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento, si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori (Consiglio di Stato, sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379; Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36). Non è invece consentito chiedere al giudice di sostituirsi alle valutazioni riservate alle amministrazioni giungendo ad esiti diversi fondati, ad esempio, su una c. t. u. o una verificazione sollecitate dalla parte (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3500), ovvero sulle perizie tecniche di parte o con il richiamo a studi predisposti da propri esperti (Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 2021 n. 2524; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4331); studi che, secondo logica, potrebbero essere valutabili solo se ritualmente introdotti all’interno del procedimento amministrativo e condivisi espressamente dall’autorità competente. Inoltre, in materia ambientale l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti, accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati, si basa sul criterio del “più probabile che non”, ovvero richiede semplicemente che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità sia più probabile della sua negazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.10 del 2019; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 gennaio 2021 n. 172). Nella fattispecie, la Provincia di Pavia, all’esito di una complessa indagine ambientale, emetteva l’ordinanza n. 50 del 15 maggio 2017 con la quale ha individuato i responsabili del potenziale inquinamento delle acque sotterranee situate al di sotto di una vasta area, avente una superficie complessiva di 9 km quadrati, ubicata nella zona nord del territorio del Comune di Pavia e comprendente siti industriali dismessi tra i quali i siti denominati “ex Neca”, “ex Necchi”, “ex Marelli” ed “area ex scalo merci”.