Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 4 settembre 2024, n. 23747

Lavoro – Lavoratore dipendente – Assente per malattia – Svolgimento di attività lavorative – Licenziamento – Illegittimità – Condizioni e presupposti – Fattispecie

Deve ritenersi illegittimo il licenziamento disposto nei confronti del lavoratore dipendente che durante il periodo di malattia abbia svolto attività all’interno dell’esercizio commerciale di sua proprietà qualora le azioni poste in essere non abbiano influito sulla guarigione e sul rientro in servizio trattandosi di attività leggere e pesanti sotto il profilo fisico poste in essere a distanza dall’infortunio riportato sul posto di lavoro. Nella fattispecie, il lavoratore, assente dal lavoro, durante la convalescenza per un infortunio riportato alla mano nove mesi prima, all’interno dell’esercizio di sua proprietà, un bar, per nove giorni consecutivi svolgeva talune attività particolarmente leggere utilizzando la mano destra infortunata (rispondeva alle chiamate telefoniche e scriveva messaggi attraverso il telefono cellulare, smistava documenti contabili, ecc.) ma anche azioni più pesanti come aprire e chiudere la porta del locale, sollevare sedie e tavoli, portare zaini e pacchi, aprire e chiudere le tende.