Edilizia e urbanistica – Pergolato – Tettoia – Titolo edilizio – Fattispecie
La realizzazione della costruzione mediante una solida struttura in legno e la copertura in coppi, classificata come pergolato, indiscutibilmente destinata ad assolvere ad una finalità durevole e a permanere indefinitamente nel tempo, impone di qualificare l’intervento edilizio quale tettoia in senso stretto (e non pergolato) stabilmente ancorata al suolo che richiede il preventivo rilascio del titolo edilizio richiesto dalla vigente legislazione. Infatti, per consolidata giurisprudenza, il pergolato, inteso come una struttura aperta su tre lati e priva di copertura, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, quando il pergolato sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, si configura come una tettoia, soggetta al rilascio del titolo edilizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 2023, n. 8475; TAR Sardegna, sez. II, 19 maggio 2021, n. 355). Nella fattispecie, la tettoia era al servizio di una pasticceria che la utilizzava per le consumazioni dei clienti.