Corte di Cassazione, sez. I, 26 agosto 2024, n. 23083

 

Famiglia – Divorzio – Rinuncia alle attività lavorative da parte della ex moglie – Assegno divorzile – Spetta – Fattispecie

All’ex moglie spetta l’assegno divorzile qualora, per dedicarsi a tempo pieno alla gestione della famiglia abbia rinunciato allo sviluppo della propria carriera professionale consentendo in tal modo all’ex marito di progredire professionalmente. Nella fattispecie, l’ex moglie, nel momento della nascita del primo figlio, rinunciava a svolgere il proprio lavoro dedicandosi integralmente alla gestione della famiglia, consentendo all’ex marito una notevole progressione di carriera.