TAR Puglia, Sezioni Unite, 5 settembre 2024, n. 965

Istruzione pubblica – Alunni – Mancata promozione alla classe superiore – Informazione e preavviso ai genitori da parte dell’Istituto scolastico – Assenza – Illegittimità – Obblighi di frequenza scolastica – Deroghe – Fattispecie

Premesso che il rapporto tra la scuola e i genitori degli alunni deve essere improntato al rigoroso rispetto delle regole sulla trasparenza e sulla correttezza informativa, nel caso di mancata promozione di un allievo al successivo anno scolastico, si configura illegittima la condotta dell’Istituto scolastico qualora vi sia stata una difettosa comunicazione nonché lo scarso preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico. Inoltre, se il D.P.R. n. 122/2009 richiede, ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza da parte dell’allievo di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, è altrettanto vero che l’art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009 prevede talune deroghe al suddetto limite, in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate e straordinarie. Nella fattispecie, sono sussistenti i presupposti per applicare la deroga su menzionata, in quanto le assenze dell’allieva erano dipese dal suo stato di salute provato adeguatamente da numerosi certificati medici. Rileva, inoltre, una oggettiva menomazione delle regole a tutela della trasparenza, atteso che la scuola aveva informato i genitori dell’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva solo mediante il registro elettronico e non aveva attivato alcun percorso preventivo di recupero scolastico commettendo errori procedurali, stante l’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico ed il giudizio espresso nello scrutinio finale.