Atto amministrativo – Interpretazione – Criteri – Principio di buona fede – Applicabilità – Fattispecie
Gli accordi, di diritto privato e di diritto pubblico, si devono interpretare in coerenza con il principio di buona fede che risulta pacificamente applicabile a tutti i rapporti di diritto privato (art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c.) e di diritto pubblico (art. 1, comma 2 – bis, legge n. 241/1990; art. 5 d.lgs. n. 36/2023), anche perché il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. non può essere considerato come un criterio meramente sussidiario rispetto ai criteri di interpretazione letterale e funzionale. L’elemento letterale si deve integrare con tutti gli altri criteri di interpretazione messi a disposizione dall’ordinamento, tra cui la buona fede, che si impernia sulla lealtà delle parti (pubblica e privata), al fine di prevenire false aspettative e affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. Nella fattispecie, è stata ritenuta illegittima l’interpretazione resa dal Comune sugli accordi intercorsi con un soggetto privato per la gestione di un impianto per lo stoccaggio dei rifiuti.