Consiglio di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2024, n. 7960

Pubblico impiego – Concorso – Domanda di partecipazione – Smarrimento – Risarcimento del danno a carico della P.A. – Spetta – Fattispecie

Qualora la P.A.  abbia indetto un concorso per l’assunzione di personale ed abbia smarrito la domanda di partecipazione il candidato ha diritto a vedersi risarcito il danno generato dalla mancata partecipazione alle prove concorsuali qualora abbia attivato strumenti idonei ad escludere il concorso di colpa. Infatti, la giurisprudenza successiva, facendo seguito alla sentenza dell’Adunanza Plenaria 23 marzo 2011, n. 3, ha chiarito che l’omessa attivazione degli strumenti di tutela costituisce elemento valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà ai fini dell’esclusione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza, secondo un giudizio di causalità ipotetica basato su di una logica probabilistica. È stato in tale modo posto in evidenza che la scelta di non avvalersi di adeguate forme di tutela integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che interrompe il nesso causale, e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile. Ciò premesso, occorre nondimeno aggiungere, che il riferimento, nell’art. 30, Codice del processo amministrativo, agli “strumenti di tutela previsti” ha il significato di consentire al privato danneggiato di poter attivare, per sottrarsi alla regola del concorso di colpa del danneggiato, strumenti di tutela anche di natura extraprocessuale (come un’istanza di autotutela, una sollecitazione mediante diffida) diversi e meno onerosi rispetto alla proposizione della domanda giudiziale di annullamento (Consiglio di Stato, sez. V, 14 marzo 2019, n. 1683; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2015, n. 4283). Nella fattispecie, l’appellante proponeva istanza di autotutela alla ASL, prima personalmente, e poi a mezzo del proprio legale di fiducia. Inoltre, la candidata proponeva ricorso al giudice amministrativo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto partecipare alla procedura selettiva indetta dal Direttore Generale ASL BA/4 per 28 posti di ausiliario specializzato (pubblicata in G.U del 16.5.2006), imputandone la responsabilità all’ASL intimata, per aver questa perso la propria domanda di partecipazione e non averla, pertanto, convocata (come previsto dal bando) a sostenerne le relative prove.