Circolazione stradale – Art. 23, comma 7, Codice della strada – Insegna pubblicitaria – Installazione sul lastrico solare di un centro commerciale ubicato all’uscita di autostrade – Diniego dell’A.N.A.S. – Illegittimità – Fattispecie
La funzione del divieto enunciato dall’art. 23, comma 7, Codice della strada, è quella di tutelare la sicurezza della circolazione stradale rispetto a qualsiasi forma di pubblicità visibile dalle autostrade o strade extraurbane di grande scorrimento; ovvero rispetto ai messaggi volti a divulgare l’offerta di prodotti e servizi, che richiedono un tempo tecnico minimo di lettura e di comprensione potenzialmente in grado di distrarre l’automobilista dalla guida. Il descritto presupposto logico della norma proibitiva comporta che sia invece esclusa dal suo ambito di applicazione l’insegna di esercizio, la quale ha l’esclusiva funzione di rendere pubblica l’ubicazione di un’attività economica e dunque di guida dell’automobilista per il relativo raggiungimento, senza che ad esso si accompagni alcuna sollecitazione di carattere pubblicitario. Pertanto, è illegittimo il diniego opposto dall’A.N.A.S. alla richiesta di autorizzazione per installare una insegna pubblicitaria sul lastrico solare di un centro commerciale a ridosso dell’uscita da un casello autostradale recante il marchio di una nota impresa operante nel settore dell’abbigliamento. Nella fattispecie, il centro commerciale era posto alle uscite 19-20 (km 39+950) dell’autostrada A90 – Grande Raccordo Anulare.