Appalto – Servizi sociali – Co-progettazione e co-programmazione, Codice del terzo settore – Inapplicabilità nelle gare di appalto regolate dal Codice dei contratti pubblici
La gestione di servizi sociali può essere affidata dalla P.A. attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del terzo settore idonee a individuare: specifici bisogni da soddisfare, gli interventi necessari, le modalità di realizzazione degli stessi, in applicazione degli artt. 55 e 56, d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore), che rappresentano un modello alternativo, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, 2° comma Costituzione), a quello caratterizzato dall’acquisizione di beni e servizi con lo strumento dell’appalto pubblico o della concessione di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), il cui art. 6 infatti precisa che gli istituti di cui al Titolo VII del Codice del terzo settore comprendente gli artt. 55 e 56 su menzionati, non rientrano nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, le cui norme non sono quindi applicabili a siffatte procedure.