Appalto – Gara – Aggiudicazione – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Offerta economica – Offerta tecnica – Doppia riparametrazione dei punteggi – Finalità – Obbligo – Non sussiste
Premesso che la finalità della riparametrazione dei punteggi è quella di pareggiare il gap tra offerta economica (quantitativa) ed offerta tecnica (qualitativa), in quanto la natura quantitativa consente l’assegnazione del massimo punteggio (ad almeno un operatore), a differenza della natura qualitativa, che tale garanzia non reca. Pertanto, per le gare pubbliche da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nessuna norma impone il criterio della doppia riparametrazione, che può, però, essere discrezionalmente prevista dal bando di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2019, n. 2496.