Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 15 novembre 2024, n. 910

Professioni e mestieri – Avvocato – Concorso – Prove scritte –  Principio dell’anonimato – Violazione –  Annullamento dell’elaborato – Legittimità – Fattispecie

L’art. 22, comma 1, R.D. n. 34/1937, richiamato dall’art. 2, comma 9, D.M.  2 agosto 2023, vieta al candidato di apporre sul tema svolto la “sottoscrizione” o “altro segno di riconoscimento”; inoltre, il principio dell’anonimato delle prove scritte nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione non può essere inteso in senso tassativo e assoluto, essendo necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato; da ultimo, si deve precisare che la nozione di “intenzionalità” – ai fini che qui interessano – non è ristretta ai soli casi di dolo, ma comprende anche la condotta gravemente colposa del candidato, il quale renda riconoscibile il proprio elaborato scritto ponendo in essere una condotta contraria alle basilari regole di diligenza e di autoresponsabilità; pertanto, legittimamente viene disposto l’annullamento dell’elaborato da parte della Commissione esaminatrice qualora vi sia stata la violazione del menzionato principio dell’anonimato. Nella fattispecie, la candidata aveva volontariamente inserito nel plico la c.d. “brutta copia” (contenente il proprio nome e cognome) insieme alla c.d. “bella copia”, omettendo quindi di esercitare la minima diligenza richiesta a tutti coloro che prendano parte a concorsi o ad esami di abilitazione.