Igiene e sanità – Farmacie – Spazi esterni – Per somministrazione di screening oncologici – Provvedimento regionale – Illegittimità
È illegittimo il provvedimento della Regione che autorizza le farmacie a utilizzare spazi esterni per la somministrazione di screening oncologici in quanto, per un verso, la previsione di cui all’art. 1, comma 2, lett. e-quater, d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 riguarda ipotesi distinte (somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali, effettuazione di test diagnostici con il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo) e, per altro verso, l’indicazione contenuta nel decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010 (consente l’utilizzo di spazi dedicati e separati dagli altri ambienti per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti), non può essere altrimenti riferita che a locali ubicati all’interno della farmacia. Infatti, il predetto utilizzo di spazi esterni lede le prerogative dei laboratori di analisi, siti in strutture dotate di specifici requisiti impiantistici e strutturali, assenti per le farmacie in quanto non contemplate in norme che assicurano l’idoneità dei locali e garantiscono il corretto equilibrio dei servizi erogati dalla rete delle farmacie.