Appalto – Project financing – Azzeramento del rischio a carico dell’aggiudicatario –Nullità del contratto – Fattispecie
In materia di concessione di lavori pubblici e, con essa, di project financing, il grado di rischio economico a carico della società di progetto può essere inferiore rispetto a quello sopportato nella concessione di servizio pubblico, resta, comunque, il fatto che detto rischio non può essere totalmente traslato in capo alla parte pubblica, perché ciò farebbe venir meno la stessa ragion d’essere di una tipologia contrattuale che resta differenziata dall’appalto; la necessaria configurazione di un certo rischio a carico del concessionario presuppone, infatti, che la fonte della sua remunerazione risieda, in misura significativa, nei corrispettivi ricevuti dagli utenti cui lo stesso concessionario offrirà direttamente delle prestazioni servendosi dell’opera realizzata (con ciò che ne consegue in termini di aleatorietà della relativa domanda), piuttosto che in somme erogate direttamente dall’amministrazione concedente (TAR Marche, 24 luglio 2018, n. 523). Con la conseguenza che è affetto da nullità per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1344 c.c., il contratto di concessione eventualmente stipulato tra l’operatore privato e l’Amministrazione, che si ponga in contrasto con lo schema negoziale del project financing e, più in generale, con le regole in materia di concessioni (TAR Liguria, sez. I, 3 gennaio 2023, n. 8, T.A.R. Sardegna, sez. I, 10 marzo 2011, n. 213). Nella fattispecie, veniva avviata una procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante project financing su iniziativa privata dei servizi di ristorazione degenti e la mensa di un’Azienda Ospedaliera.