Giudizio amministrativo – Appello – Sentenza di primo grado – Erronea esclusione della legittimazione processuale o dell’interesse a ricorrere – Annullamento con rinvio al giudice di primo grado – Art. 105, comma 1, d.lgs. n. 2 luglio 2020, n. 104 – Applicabilità
L’art. 105, comma 1, Codice processo amministrativo, nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.