Circolazione stradale – Cartelloni pubblicitari permanenti – Installazione lungo le strade – Divieto – Derogabilità – Condizioni – Preventiva autorizzazione del Comune – Necessità – Limiti al sindacato del giudice – Fattispecie
Premesso che l’intento dell’art. 23, d.lgs. n. 285/1992, Codice della Strada, nel disciplinare la pubblicità sulle strade, è quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come su quelli adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento dalla guida del veicolo (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 4683 del 2009), pertanto, l’Ente competente può negare l’autorizzazione, qualora il mezzo pubblicitario arrechi disturbo visivo agli utenti della strada, distraendone l’attenzione e può in ogni caso, ovunque si trovi e qualunque siano le sue dimensioni, constatare la pericolosità e vietare la realizzazione o il mantenimento del manufatto che incida sulla sicurezza della circolazione, con una valutazione basata su un potere di natura tecnico-discrezionale, sindacabile dunque solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o per difetto di motivazione.