Competenza e giurisdizione – Impianti pubblicitari – Rimozione – Giurisdizione del giudice ordinario
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23, d. lgs. n. 285/1992, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada. Pertanto, il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, d.lgs. n. 285/1992 e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, l. n. 689/1981 (oggi, artt. 6 e 7, d. lgs. n. 150/2011). Si veda anche Consiglio di Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 19 agosto 2009, n. 18357).