Lavoro – Licenziamento – Sanzione disciplinare – Impugnazione – Sentenza penale di assoluzione – Rilevanza – Condizioni
Nel rapporto di lavoro di diritto privato, la sentenza penale di assoluzione emessa a seguito del dibattimento non è produttiva di effetti nel giudizio in cui è stata impugnata la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa irrogata al lavoratore dipendente qualora il datore di lavoro non si sia costituito parte civile nel giudizio penale (art. 654 c. p. p.) in quanto l’art. 653 c. p.p. comporta l’efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità.