Corte di Cassazione, sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33398

Straniero – Domanda di protezione internazionale – Insicurezza del Paese d’origine – Adeguate prove del richiedente – Poteri di cognizione del giudice – Decreto ministeriale sui Paesi sicuri – Disapplicazione – Esclusione – Fattispecie

In sede di procedimento avviato su istanza dello straniero richiedente la misura della protezione internazionale che abbia prodotto sufficienti prove sulla insicurezza dello Stato di origine per le sue personali condizioni, il giudice non deve disapplicare la valutazione del Governo che con decreto ministeriale ha stilato l’elenco dei Paesi esteri d’origine c.d. “sicuri” in quanto il predetto atto del Governo non risulta decisivo per adottare la decisione finale trovando applicazione la regola della cooperazione istruttoria e conservando il giudice integralmente il potere di cognizione. Nella fattispecie, lo Stato estero era la Tunisia.