Elezioni – Elezioni comunali – Irregolarità formali – Irrilevanza – Fattispecie
Sono del tutto irrilevanti le irregolarità non sostanziali ai fini dell’annullamento delle operazioni elettorali comunali qualora risultino mere irregolarità formali come: a) l’omessa indicazione nei verbali di sezione dei voti di preferenza e della cifra individuale dei candidati qualora tali dati possono essere ricostruiti attraverso la documentazione allegata, come le tabelle di scrutinio; b) la mancata coincidenza tra il numero di schede autenticate e la somma di quelle votate e non utilizzate non comporta automaticamente l’illegittimità delle operazioni elettorali, salvo che tale discrepanza, di entità significativa, sia accompagnata da ulteriori anomalie che facciano supporre comportamenti illeciti, circostanza per la quale è onere del ricorrente fornire almeno un principio di prova.