Corte di Cassazione, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 32682

Famiglia – Convivenza di fatto – Donazione – Revocabilità per ingratitudine – Legittimità – Fattispecie

Pur non essendo la coppia unita in matrimonio e non sussistendo, dunque, l’obbligo reciproco di fedeltà di cui all’art. 143, comma 2, c.c., permane anche nelle convivenze di fatto l’obbligo di rispettare la dignità del convivente, pertanto è legittima la revoca della donazione per ingratitudine (art. 800 c.c.) a tutela di interessi morali qualora la convivente ostenti una nuova relazione sentimentale con modalità offensive nei confronti dell’ex compagno a nulla rilevando che la citata nuova relazione sia stata avviata in epoca anteriore alla donazione. Nella fattispecie, l’ex compagno poco prima della sottoscrizione della donazione della casa in cui aveva convissuto con l’ex compagna scopriva che quest’ultima aveva intrapreso da molto tempo una nuova relazione sentimentale con un altro uomo e che aveva contattato il notaio presso cui doveva essere perfezionato l’atto di donazione donazione manifestando l’intenzione di rivendere a stretto giro l’immobile.

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