Corte di Cassazione, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 32707

Condominio – Lavori condominiali – Occupazione di giardino privato – Indennità – Spetta – Liquidazione in via equitativa

Qualora per tutta l’esecuzione di lavori condominiali siano occupati spazi relativi ad un giardino di proprietà esclusiva limitanti l’uso dell’intera area al proprietario spetta la liquidazione di una indennità ex art. 843, comma 2, c.c. che si deve liquidare in via equitativa. Infatti, il danno-evento consiste nel fatto dell’occupazione con la conseguente impossibilità di utilizzare integralmente la superficie del giardino privato fatto che legittima il diritto ad ottenere una adeguata indennità.