TAR Marche, Sezione I,14 dicembre 2024, n. 966

Comune e provincia – Strada vicinale – Manutenzione – Istanza dei cittadini – Obbligo di provvedere da parte del Comune – Sussiste –  Fattispecie

Il Comune ha l’obbligo di provvedere, adottando specifici provvedimenti, a seguito delle istanze fatte pervenire dai cittadini che richiedono la manutenzione di una strada vicinale, in quanto tale categoria di strade è assimilabile alle strade comunali ex art. 2, comma 6 lett. d) d.lgs. 285/1992.  Nella fattispecie la strada fungeva da collegamento, da una parte, fra il Comune di Camerano (in particolare la zona est del centro abitato, del cimitero civico e della frazione San Germano) e la frazione di Massignano del Comune di Ancona, e, dall’altra parte, sia con il centro abitato di Sirolo, la frazione Coppo di questo Comune e la adiacente zona industriale-artigianale, sia con il Circolo Conero Golf Club, sboccando sulla strada Direttissima del Conero, a circa 2 km. dalla frazione di Osimo Stazione. Inoltre, la manutenzione dell’anzidetta strada, che sarebbe da sempre ad uso pubblico e liberamente fruibile al traffico veicolare per l’intera sua estensione, sarebbe sempre stata effettuata, per il rispettivo tratto di competenza, dal Comune di Sirolo e dal Comune di Ancona, tanto che sarebbe completamente asfaltata e fornita di alcune opere, quali ponticelli sui fossi esistenti lungo il tracciato.