Competenza e giurisdizione – Igiene e sanità – Concessione di pubblico servizio – Regressione tariffaria – Contestazione – Giurisdizione del giudice ordinario
Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, nelle quali sia contestata l’applicazione della cosiddetta “regressione tariffaria” nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le AUSL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, laddove la controversia abbia ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A., posto che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata nell’ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cfr., Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2012, n. 10149).