Lavoro – Straining – Risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. – Spetta
Premesso che lo straining si configura come una forma attenuata di mobbing consistente nella creazione, anche solo per mera negligenza del datore di lavoro, di un ambiente di lavoro che genera stress nel lavoratore dipendente imputabile al superiore gerarchico, tale situazione legittima la pretesa risarcitoria ex art. 2097 c.c. a nulla rilevando l’assenza del disegno persecutorio unitario e delle condotte lesive caratteri questi ultimi che sono riconducibili al mobbing. Si veda anche Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 19 febbraio 2018, n. 3977.