Famiglia – Figlio maggiorenne – Iter scolastico e formativo – Superamento dell’età anagrafica – Autosufficienza economica – Assenza – Assegno di mantenimento – Non spetta – Fattispecie
A seguito del superamento dell’età anagrafica in cui normalmente è stato completato il ciclo scolastico e formativo, l’assenza dell’autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne rappresenta prova di una pesante inerzia che legittima la revoca dell’assegno di mantenimento erogato da parte dei genitori qualora non sussistono specifiche ragioni ostative. Nella fattispecie, il figlio ultra maggiorenne, asseriva di non aver potuto completare il ciclo triennale degli studi universitari per il mancato pagamento delle tasse universitarie da parte del padre.