Famiglia – Unioni di fatto – Assistenza materiale – Contribuzione economica – Obbligo – Sussiste anche dopo la cessazione della convivenza
Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell’art.2 Costituzione, e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza.