TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, 7 gennaio 2025, n. 184

 

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Tamponatura esterna – Chiusura – Necessità –  Assenza del titolo edilizio – Abuso – Fattispecie

Nelle costruzioni edili, la tamponatura ha funzione di delimitazione e chiusura degli ambienti di un fabbricato. Come tale, dunque, essa, per definizione, è idonea a creare volume, perimetrando lo spazio nelle sue tre tipiche dimensioni (lunghezza, larghezza e profondità). Nel caso di specie,  la scala “esterna” del fabbricato è stata chiusa mediante murature perimetrali, realizzando, quindi, nuova volumetria; conseguentemente, deve escludersi che l’opera in questione abbia natura pertinenziale o possa essere considerata come un mero volume tecnico. Ne consegue che la sua realizzazione richiede il preventivo conseguimento di un apposito permesso di costruire in assenza del quale si configura un abuso edilizio che legittima l’ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019 n. 335 e Consiglio di Stato, sez. VI 5 agosto 2013, n. 4086).