Lavoro – Famiglia omogenitoriale – Congedo parentale – Art. 27-bis, d.lgs. n. 151/2001 – Questione di legittimità costituzionale – Discriminazione per l’orientamento sessuale – Violazione dell’art. 3 e dell’art. 117 Costituzione – Non manifesta infondatezza – Rimessione alla Corte Costituzionale – Fattispecie
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 – bis, d. lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio per una lavoratrice considerata secondo genitore nei registri di stato civile (famiglia omogenitoriale) per discriminazione dell’orientamento sessuale con violazione dell’art. 3 e dell’art. 117 della Costituzione. Pertanto la predetta questione viene rimessa alla Corte Costituzionale. Nella fattispecie, premesso che le lavoratrici e i lavoratori subordinati del settore privato che intendono usufruire dei congedi parentali e dei permessi ex d.lgs. n. 151/2001 hanno l’onere di presentare domanda all’I.N.P.S., Ente gravato dall’obbligo del pagamento, e che le istanze debbono essere inoltrate attraverso la via telematica sul portale web dell’I. N. P.S., direttamente dal soggetto interessato o tramite un patronato sindacale, il sistema informatico in uso presso l’I.N.P.S. non accettava la domanda segnalando un errore di sistema in presenza di genitori dello stesso sesso.