Consiglio di Stato, sez. IV, 27 gennaio 2025, n. 610

Ambiente e paesaggio – Valutazione di impatto ambientale (V. I.A.) – Termine per impugnare – Piena conoscenza – Fattispecie

Quanto alla decorrenza del termine per l’impugnazione,  la piena conoscenza, antecedente (alla) o sostitutiva (della) mancata pubblicazione del provvedimento, fa comunque decorrere il termine perentorio di impugnazione ex art. 29 c.p.a.; in particolare, la piena conoscenza coincide con la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidenti la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso. La prova della piena conoscenza può essere assolta mediante presunzioni semplici (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6086/2022; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3825/2016) basate anche sul lungo lasso di tempo trascorso fra il rilascio del titolo autorizzatorio e l’impugnativa giurisdizionale (Consiglio di Stato sez. IV, n. 1761/2022); d’altro canto, laddove si volesse ancorare la decorrenza del termine impugnatorio a una diversa, successiva data, si finirebbe per aggirare la regola legislativamente fissata della decadenza del termine di impugnazione a danno del principio della certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche come conformate dall’azione della P.A. ( Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8149/2020). Nella fattispecie, veniva impugnata la V.I.A. con oggetto la costruzione di un parco eolico.