Consiglio di Stato, sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 746

Edilizia e urbanistica – Abusi – Ristrutturazione edilizia pesante –  Aumento di superficie e volume – Area vincolata paesaggisticamente – Condono edilizio – Esclusione

Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d. l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. terzo condono), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni, e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato.