Appalto – Direttore dell’esecuzione del contratto – Incarico – Decadenza – Per conflitto d’interessi non dichiarato – Legittimità – Fattispecie
Premesso che per effetto dell’art. 75, comma 2-bis, D.P.R. 445/00 “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”, è legittima la decadenza dall’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto di appalto affidato a un libero professionista qualora quest’ultimo non abbia dichiarato alla stazione appaltante il conflitto d’interessi per aver intrattenuto plurimi rapporti di consulenza con l’impresa aggiudicataria dell’appalto. Nella fattispecie, un libero professionista, nel ricevere l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto di appalto con oggetto la gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Giuliano, ometteva di dichiarare i rapporti di consulenza intrattenuti con la ditta aggiudicataria, prima e durante l’esecuzione del contratto.