TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 3 febbraio 2025, n. 106

Igiene e sanità – Farmacia – Sede – Trasferimento – Distanza dei duecento metri da farmacia limitrofa – Derogabilità – Condizioni e presupposti – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 1, Legge n. 475/1968 i titolari delle farmacie possono spostare la sede dell’attività in nuovi locali idonei all’interno della zona assegnata dalla pianta organica, nel rispetto della distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie: “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere stipulato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”. Nello stesso senso dispone l’art. 13, D.P.R. n. 1275/1971: “il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri”. Tutto ciò premesso, è illegittimo il diniego opposto al trasferimento di una sede farmaceutica a una distanza inferiore a duecento metri da altra farmacia limitrofa qualora il citato trasferimento sia giustificato da esigenze di funzionalità per l’erogazione dei servizi considerato anche che la farmacia si trovava già a una distanza inferiore a duecento metri da altra farmacia. Nella fattispecie, il Comune di Sorbara negava l’assenso al trasferimento di sede di una farmacia richiesto a causa della fatiscenza dei locali esposti a pesanti infiltrazioni d’acqua e divenuti troppo ristretti per la regolare erogazione di tutti i servizi.