Pubblico impiego – Concorso – Domanda di partecipazione – Omessa sottoscrizione – Esclusione del candidato – Legittimità – Istituto del soccorso istruttorio – Inapplicabilità – Invio attraverso PEC – Irrilevanza
Nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e nella presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. “soccorso istruttorio”, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso (Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Consiglio di Stato Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; Consiglio di Stato 21 novembre 2022, n. 10241; Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Consiglio di Stato Sez. III, 4 giugno 2016, n. 4081. Pertanto, è legittima l’esclusione del candidato che, contravvenendo a quanto previsto dal bando, abbia omesso di sottoscrivere il proprio curriculum vitae a nulla rilevando il fatto che sia stato spedito attraverso PEC.