Consiglio di Stato, sez. VI, 28 febbraio 2025, n. 1738

Giudizio amministrativo – Poteri del giudice – Annullamento parziale del provvedimento impugnato –  Possibilità – Fattispecie: intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate

La possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ammessa, alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull’atto, con la conseguenza che il giudice amministrativo può modulare gli effetti dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, qualora ciò si renda necessario per una migliore tutela degli interessi fatti valere nel giudizio in confronto con quelli pubblici e privati coinvolti. Pertanto, rientra nei poteri del giudice amministrativo l’annullamento parziale della cartella o della intimazione di pagamento proveniente dall’Agenzia delle Entrate.