Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 febbraio 2025, n. 4892

Contratto – Contratto di locazione – Risoluzione anticipata – Per inadempimento del conduttore – Danno da mancato guadagno del locatore – Restituzione dell’immobile locato prima della scadenza contrattuale – Irrilevanza – Risarcibilità del danno – Oneri probatori a carico del locatore – Art. 1591 c.c. – Inapplicabilità

Il diritto del locatore a ottenere, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.