Appalto – Intedittiva antimafia – Adozione – Presupposti – Principio della probabilità cruciale
L’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto comporta che l’imprenditore pur essendo dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni, non potendo conseguentemente essere titolare di rapporti contrattuali con le predette Amministrazioni, né destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, né ancora essere destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo (Consiglio di Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4401). Ai fini della adozione dell’interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, non occorre provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 aprile 2022, n. 2468). In tale valutazione assume particolare rilevanza il c.d. principio della “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può (recte, deve) essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a tutte le altre ipotesi messe insieme, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica (Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483), a condizione che la valutazione degli elementi sintomatici non sia effettuata in modo atomistico e meccanico, ma complessivo e ragionato, in quanto se un solo elemento singolarmente considerato potrebbe non rivelarsi particolarmente significativo, a diversa conclusione può pervenirsi una volta che esso venga posto in dialettica correlazione con tutti gli altri elementi potenzialmente rilevanti.