Edilizia e urbanistica – Ambiente e paesaggio – Area vincolata – Canna fumaria – Preventiva autorizzazione paesaggistica – Assenza – Demolizione della canna fumaria – Legittimità – Fattispecie
Sebbene risulti controverso, in ambito edilizio, il regime da applicare a una canna fumaria, poiché in alcuni casi viene ricondotta all’edilizia libera e in altri casi viene assoggettata al previo ottenimento di un titolo edilizio (TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, 24 febbraio 2023, n. 3214; TAR Basilicata, 15 settembre 2021, n. 589; TAR Umbria, 31 gennaio 2020, n. 41; TAR Campania, Salerno, sez. II, 11 aprile 2019, n. 592), nella specie è pacifico che l’area su cui è situato l’immobile cui accede la canna fumaria è ricompresa in ambito sottoposto a tutela paesaggistica. Tanto premesso, deve altresì sottolinearsi come sotto il profilo paesaggistico, diversamente per quanto accade negli ambiti urbanistico ed edilizio, assume rilievo tutto ciò che risulta percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 29 aprile 2024, n. 1295; TAR Lombardia, sez. II, 24 giugno 2020, n. 1172; TAR Lombardia, sez. II, 11 giugno 2019, n. 1319; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 1 febbraio 2018, n. 712). Pertanto, è legittimo l’ordine di demolizione della canna fumaria di rilevanti dimensioni realizzata senza la preventiva autorizzazione in area vincolata sotto il profilo paesaggistico. Nella fattispecie, la canna fumaria, realizzata dai ricorrenti in assenza del preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica, aveva una struttura in ferro e una non indifferente consistenza (diametro di circa 0,40 metri e altezza di circa 4,00 metri).