Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2025, n. 3721

Appalto – Gara – Avvalimento attraverso impresa con sede nella Repubblica Popolare Cinese – Impresa – Esclusione – Illegittimità – Fattispecie

In assenza di una adeguata motivazione da parte della stazione appaltante, è illegittima l’esclusione dalla gara di appalto dell’impresa italiana che, per dimostrare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria (avvalimento) si sia avvalsa di una società con sede nella Repubblica Popolare Cinese, a nulla rilevando che si tratti di un Paese terzo non firmatario dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) contenuto nell’Allegato n. IV all’Accordo istitutivo del WTO. Infatti, l’accesso di tali imprese estere al mercato degli appalti pubblici all’interno dell’Unione Europea, lungi dall’essere vietato dalla legge, è ammesso, ma non è garantito, cosicché la stazione appaltante ben può, motivando, escludere tali imprese dalla gara. Nella fattispecie, la stazione appaltante era la Regione Campania, mentre l’oggetto dell’appalto era la fornitura di 141 autobus nuovi di fabbrica, da utilizzare per i servizi minimi di trasporto pubblico di linea, per un importo complessivo per tutti i 5 lotti, comprensivo degli oneri da interferenze, pari a euro 52.349.218,53, oltre IVA.