Energia – Energie rinnovabili – Tariffe incentivanti – Rimodulazione – Società in house degli Enti locali – Esclusione – Art. 21-bis, legge n. 164/2014 di conversione del d. l. n. 133/2014 – Questione di legittimità costituzionale – Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione – Non manifesta infondatezza – Rimessione alla Corte Costituzionale
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis, legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in cui non prevede che la deroga alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, art. 26, d. l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), prevista a favore degli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, Enti locali o scuole, si applichi, alle medesime condizioni, anche agli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da Enti locali.