Lavoro – Licenziamento – Licenziamento disciplinare – Molestie sessuali – Legittimità – Testimonianza della persona offesa – Rilevanza – Fattispecie
E’ legittimo il licenziamento disciplinare disposto nei confronti del lavoratore per molestie sessuali sul posto di lavoro indirizzate verso una collega, risultando determinate a titolo di prova la testimonianza della vittima senza la necessità di ulteriori riscontri esterni così come invece avviene nel processo penale. Nella fattispecie, un lavoratore dipendente baciava una collega contro la sua volontà e ripetutamente le rivolgeva apprezzamenti di carattere sessuale. Il giudice ha riscontrato la coerenza nella narrazione dei fatti esposti dalla donna, l’assenza di interessi particolari a dichiarare fatti calunniosi, la tempestività della denuncia fatta all’azienda.