TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2025, n. 11841

Circolazione stradale – Autovettura ibrida o elettrica – Possessore – Zona ZTL – Ingresso – Diritto – Limiti imposti dal Comune – Legittimità – Testo integrale della sentenza

Il possessore dell’autovettura a propulsione ibrida o elettrica non è titolare di un diritto soggettivo ad accedere nelle zone ZTL dei centri storici urbani, pertanto il Comune può legittimamente porre limitazioni anche nei confronti delle predette autovetture. Infatti, la normativa vigente (art.7, comma 9-bis, d.lgs. n.285/92, Codice della strada, introdotto dall’art. 1, comma 103, legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1 gennaio 2019) attribuisce ai Comuni il potere di individuare per il tramite della Giunta Comunale le zone in cui è consentita o vietata la circolazione dei veicoli; con riferimento ai veicoli elettrici o ibridi, la disciplina nasce per agevolare la circolazione dei veicoli a minore impatto inquinante, ma ciò non significa che il loro ingresso sia sottratto a qualunque controllo e/o contingentamento.

Pubblicato il 17/06/2025

  1. 11841/2025 REG.PROV.COLL.
  2. 00033/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2025, proposto da:
Studio Legale Vaiano – Cataldo, in persona del legale rappresentante pro tempore, Diego Vaiano, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, Yuri Cataldo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Cornacchia, Rosella Badolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione cautelare:

– del provvedimento di cui alla nota prot. n. RSM-2024-0091529 del 4 novembre 2024, con il quale Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha opposto diniego alla domanda di rinnovo del permesso ZTL categoria “transito” presentata dallo Studio ricorrente per l’autovettura ibrida di proprietà;

– ove occorra, degli atti che disciplinano, a livello locale, il funzionamento delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e il rilascio dei relativi permessi di accesso, ivi inclusi, tra questi, la deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 16 gennaio 1996, recante “approvazione degli obiettivi, delle scelte e dei criteri per il rilascio dei permessi nelle zone a traffico limitato nonché delle tipologie dei contrassegni” (doc. 2), la deliberazione della Giunta comunale n. 856 del 1° agosto 2000, recante “attivazione varchi elettronici e […] Nuove disposizioni per i soggetti aventi la residenza o un’attività lavorativa sul perimetro della Z.T.L. e posto auto all’interno” e la deliberazione della Giunta capitolina n. 65 del 6 marzo 2015, recante “Approvazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato” e ss.mm.ii.;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 2.1.2025 a Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. ed a Roma Capitale, nonché depositato in pari data, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:

– del provvedimento di cui alla nota prot. n. RSM-2024-0091529 del 4 novembre 2024, con il quale Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha opposto diniego alla domanda di rinnovo del permesso ZTL categoria “transito” presentata dallo Studio ricorrente per l’autovettura ibrida di proprietà;

– ove occorra, degli atti che disciplinano, a livello locale, il funzionamento delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e il rilascio dei relativi permessi di accesso, ivi inclusi, tra questi, la deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 16 gennaio 1996, recante “approvazione degli obiettivi, delle scelte e dei criteri per il rilascio dei permessi nelle zone a traffico limitato nonché delle tipologie dei contrassegni” (doc. 2), la deliberazione della Giunta comunale n. 856 del 1° agosto 2000, recante “attivazione varchi elettronici e […] Nuove disposizioni per i soggetti aventi la residenza o un’attività lavorativa sul perimetro della Z.T.L. e posto auto all’interno” e la deliberazione della Giunta capitolina n. 65 del 6 marzo 2015, recante “Approvazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato” e ss.mm.ii.;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

  1. Con la presente iniziativa processuale la parte ricorrente avversa la summenzionata determinazione, con la quale Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. (d’ora in poi, “RSM”) ha denegato l’istanza presentata dallo Studio per il rinnovo del permesso di accesso alla Ztl “centro storico” per la categoria transito, che abilita il titolare ad accedere all’interno della ztl al solo scopo di depositare l’autovettura presso un locale garage (o posto auto) di cui si abbia la disponibilità. Nella circostanza, lo Studio ricorrente, con sede nell’immobile sito in Roma, Lungotevere Marzio n.3 (ubicata sul perimetro della ztl), chiedeva il rinnovo del permesso di transito per autovettura di tipo ibrido allo scopo di parcheggiarla presso il posto auto sito in via della Pallacorda n.4 (sito all’interno della ztl).

Nel provvedimento impugnato, RSM ha considerato ostative le previsioni recate, per l’ottenimento del contrassegno per attività professionale, dalla D.G.C. n. 183/1996 e dalle successive delibere giuntali nn. 856/2000 e n. 65/2015, che contemplano, in caso di possesso di immobile collocato sul perimetro della ztl, ma con accesso all’interno della ztl, la necessità dell’identità dello stabile (ossia il posto auto, pure se con accesso differenziato e interno alla ztl, deve trovarsi nel medesimo immobile rispetto alla sede dove è esercitata l’attività professionale). Secondo quanto si evince dal provvedimento, non sarebbe invece rilevante la circostanza che, presso lo stabile ove viene svolta l’attività professionale, sia presente un ulteriore accesso (secondario), alla via Leccosa n.62 (interna alla ztl).

  1. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:

– (primo motivo) si denunzia la violazione dell’art.7, co.9 bis del D.Lgs.n.285/92 (Codice della strada), siccome inserito ad opera dall’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019), secondo cui “i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”;

– (secondo motivo) violazione delle delibere giuntali nn.ri 183/1996, n. 856/2000 e n. 65/2015, atteso che lo Studio possiederebbe i requisiti previsti per il rilascio del permesso “transito”, come confermato dall’orientamento avallato nel passato, anche recente, secondo cui, per tale categoria, a differenza che per il permesso “circolazione”, il requisito della sede interna alla ztl è stato ritenuto derogabile, anche considerando che lo Studio dispone comunque di un accesso secondario (via Leccosa) interno alla ztl;

– (terzo motivo) violazione dei principi che governano la potestà dei comuni di limitare la circolazione all’interno dei propri confini e centri storici, che l’art.7, co.9 del Codice della strada consente non in maniera arbitraria, ma all’esito di un’attenta ponderazione degli interessi coinvolti. Nello specifico, il diniego sarebbe immotivato e illogico, posto che la Studio richiede un permesso per la sola categoria “transito”, avendo peraltro sede sul perimetro della ztl e con accesso interno nello stesso stabile, necessitando poi di percorrere appena un centinaio di metri in ztl (fino alla sede del posto auto). L’assetto di interessi perseguito con il provvedimento impugnato, oltre ad essere irragionevole, finisce per realizzare un effetto contrario a quello astrattamente perseguito dal Codice della Strada e dal Pgtu di Roma Capitale (decongestionamento del traffico), costringendo invece l’interessato a ricercare affannosamente all’esterno della ztl un idoneo parcheggio per l’autovettura.

  1. Le parti intimate si costituivano in giudizio, per resistere e comunque avversare le ragioni del ricorso.
  2. Seguiva la presentazione, a cura delle parti, di ampia documentazione e articolate memorie difensive, anche in replica.
  3. All’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
  4. Il ricorso è infondato, per quanto di seguito esplicato.

7.1 La prima doglianza concerne l’interpretazione dell’art.7, co.9bis del D.Lgs.n.285/92 (codice della strada), introdotto dall’art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1.1.2019. La disposizione in esame prevede che “Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”.

In proposito, come osservato anche di recente dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n.86/2025), “Tale normativa attribuisce ai Comuni il potere di individuare per il tramite della Giunta Comunale le zone in cui è consentita o vietata la circolazione dei veicoli; con riferimento ai veicoli elettrici, la disciplina nasce onde agevolare la circolazione dei veicoli a minore impatto inquinante, ma ciò non significa che il loro ingresso sia sottratto a qualunque controllo e/o contingentamento”. La norma, dunque, anche a volere prescindere dall’applicabilità o meno alle ztl già istituite prima dell’entrata in vigore della L.n.145/2018 (su cui v. infra), va interpretata secondo il canone di ragionevolezza, ossia nel senso che, pur nel comprensibile favor per le autovetture a minore impatto ambientale (ibride ed elettriche), i Comuni conservano la potestà di regolare l’accesso all’interno dei territori di riferimento. E ciò, resta particolarmente vero per il centro storico del Comune di Roma, caratterizzato dall’assoluto pregio, storico e artistico, dei luoghi ma anche della limitata disponibilità di spazi, trattandosi del resto di città di antica fondazione, posto che, nell’analisi delle tematiche evocate, condotte nell’alveo di un criterio di ragionevolezza, l’inquinamento atmosferico non può essere l’unico parametro da considerare nell’attività di regolazione degli accessi. La disposizione non può quindi essere intesa nel senso di attribuire il diritto soggettivo del possessore dell’autovettura ibrida o elettrica all’ingresso nella ztl, potendo, come detto, i Comuni contemperare, in una prospettiva di equo bilanciamento, l’interesse dei possessori di tali vetture con quello volto alla tutela di interessi generali (in particolare, al contrasto del congestionamento del traffico, specie in aree centrali della città, particolarmente esposte a tale rischio). Per converso, l’inciso “consentono, in ogni caso, l’accesso libero” va inteso nel senso che, nell’esercizio della potestà regolatoria-pianificatoria, i Comuni non possono equiparare le vetture a minore impatto ambientale rispetto alle altre, dovendosi prevedere un regime necessariamente differenziato, che consenta l’accesso a tali vetture nelle ztl nei limiti, tuttavia, in cui l’ingresso non comprometta gli interessi di natura generale in una prospettiva di equo bilanciamento. D’altra parte, se la norma fosse intesa (giusto il suo tenore letterale), quale postulante il diritto incondizionato di ogni possessore di tali vetture ad accedere all’interno delle ztl, e finanche di quelle afferenti ai centri storici dei Comuni, specie se di ridotte o ridottissime dimensioni, si dovrebbe seriamente dubitare della legittimità costituzionale, ai sensi dei generali canoni apprestati dagli artt.3 e 97 Cost. (ragionevolezza e buon andamento).

Nondimeno, ai fini dell’esame della censura, occorre in ogni caso valutare se la disposizione possa venire applicata anche in relazione a ztl già istituite prima dell’entrata in vigore (1.1.2019).

La conformazione complessiva della norma induce a preferire l’opzione negativa (cfr., in tal senso, anche Tar Trieste, sentenza n.16/2024), allorchè, in particolare, è giustapposto l’inciso “nel delimitare le zone di cui al comma 9”. La norma, pertanto, collega chiaramente l’accesso alle ztl da parte delle vetture a minore impatto ambientale all’esercizio dell’attività pianificatoria-regolatoria dei Comuni. La conferma di tale assunto si rinviene, oltre che nel predetto inciso (“nel delimitare…”), nel riferimento al co.9 dell’art.7, ed al relativo contenuto. In particolare, l’art.7, co.9 del Codice della strada, nel prevedere il potere dei Comuni di delimitare le zone a traffico limitato, àncora tale potere alla valutazione dell’impatto su interessi e valori di naturale generale (sicurezza della circolazione, salute, ordine pubblico, patrimonio ambientale e culturale, territorio). In altri e più chiari termini, l’accesso delle vetture ibride ed elettriche all’interno delle ztl costituisce, nell’impostazione voluta dal legislatore, un aspetto particolare da calibrare nel più ampio disegno dell’assetto complessivo della circolazione all’interno della città e, quindi, da valutare in modo ponderato rispetto alle altre tematiche che vengono ad emersione nell’esercizio dell’attività pianificatoria-regolatoria, dalla quale non può evidentemente ritenersi disgiunta.

La censura proposta dalla ricorrente va quindi disattesa, posto che la ztl centro storico è stata istituita (pacificamente) ben prima del 1.1.2019, con la conseguenza che ad essa non può ritenersi applicabile, per quanto sinora chiarito, l’art.7, co.9 bis del Codice della strada.

7.2 Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente sostiene che le vigenti delibere giuntali sarebbero compatibili con il rilascio del permesso per la categoria “transito”, che abilita al solo acceso all’interno del centro storico al limitato scopo di parcheggiare la vettura in un posto auto (via della Pallacorda) ubicato all’interno della ztl, acquisito in locazione.

La censura non può essere condivisa, atteso che il provvedimento impugnato è conforme alle previsioni recate dalle vigenti delibere giuntali che disciplinano il rilascio del permesso per transito.

La delibera giuntale n.856 del 1.8.2000 ha introdotto, per coloro che prestano attività lavorativa con ubicazione all’interno della ztl e che dispongono di un posto auto nella stessa sede, ma con accesso dall’interno, la possibilità di rilasciare il permesso per transito a titolo oneroso. Sul punto, il regime delineato dalla successiva delibera giuntale n.65 del 6.3.2015 è omologo.

Nella fattispecie in esame, lo Studio richiedente non si trova nella condizione prefigurata dalla predetta disposizione regolamentare, in quanto il posto auto (sito in via della Pallacorda, interno alla ztl) non è ubicato nella medesima sede dove si eroga l’attività professionale (Lungotevere Marzio 3, indirizzo collocato sul perimetro della ztl). Al contempo, non può giovare alla parte ricorrente l’esistenza dell’accesso secondario di via Leccosa n.62 (interno alla ztl), che non costituisce l’indirizzo dello stabile dove si esercita l’attività, bensì’ mero accesso secondario allo stabile di Lungotevere Marzio 3.

Sono parimenti non condivisibili le argomentazioni di cui al terzo motivo di ricorso.

A fronte della chiara previsione delle delibere in questione, aventi natura regolamentare, e detto altresì dell’inapplicabilità, ratione temporis, dell’art.7, co.9 bis del Codice della strada il provvedimento di RSM, di diniego del permesso per transito, si appalesava vincolato, non potendosi procedere, a cura di RSM, ad una valutazione caso per caso, con apprezzamento in concreto dell’interesse del privato istante rispetto a quello di rilievo pubblico. E’ destituita pertanto di fondamento, in radice, la censura sulla pretesa irragionevolezza del provvedimento impugnato, che si è invece conformato alla previsione regolamentare delle sopra citate delibere giuntali, che non assegnava discrezionalità alcuna all’operato della società pubblica delegata al rilascio dei permessi per l’accesso alla ztl.

Peraltro, la citata previsione delle delibere giuntali, pure oggetto di impugnazione a cura della parte ricorrente, è immune dalla denunziate censure di irragionevolezza, attesa la sua ratio ispiratrice, consistente nel consentire il transito in ztl a coloro che, per ragioni di residenza (transito a titolo gratuito) o per attività professionale (transito a titolo oneroso) abbiano necessità di parcheggiare l’auto nello stesso stabile, collocato sul perimetro della ztl (quindi all’esterno della ztl), dove risiedono o lavorano abitualmente. E’ evidente che, in difetto di permesso per transito, gli interessati non potrebbero parcheggiare l’autovettura all’interno dello stabile, in quanto l’accesso carrabile è posto all’interno della ztl, necessitante quindi di apposito permesso.

Non si condividono, inoltre, le valutazioni di irragionevolezza per la mancata considerazione della natura del permesso per transito rispetto a quella per circolazione, che consente il libero spostamento all’interno della ztl, laddove il permesso per transito abilita unicamente all’entrata nella ztl e all’effettuazione del percorso necessario a depositare l’autovettura nel posto auto a ciò deputato (collocato all’interno della ztl). Il permesso per transito determina infatti l’ingresso di autovetture nel centro storico, con la conseguenza che tale circostanza- anche a prescindere dal corretto utilizzo del permesso, che richiede (pur sempre) un maggiore presidio da parte della Polizia locale- ingenera un significativo aumento del congestionamento del traffico, problematica annosa per la città di Roma, specie nel centro storico. Peraltro, l’adesione alla tesi prospettata dalla parte ricorrente, ossia che il permesso per (solo) transito non potrebbe essere denegato a coloro che abbiano la disponibilità, all’interno, di un posto auto, determinerebbe la moltiplicazione incontrollata di potenziali richiedenti, considerato peraltro che la situazione del ricorrente non sarebbe sufficientemente differenziata rispetto a coloro che risiedono o lavorano a poche decine di metri dal perimetro, e dunque all’esterno della ztl.

Non a caso, l’attuale assetto dei permessi per l’accesso in ztl, quale disciplinato in via generale dalla delibera giuntale n.183 del 16.1.1996, prevede il rilascio dei permessi per transito (cfr. pagg. 18 ss.) a chi, oltre ad avere la disponibilità di box o posto auto, abbia legittimo motivo per vivere, lavorare ed entrare all’interno della ztl (es., ospite di struttura alberghiera, autofficine, ma anche esercente di attività professionale ubicata in ztl- v. pag.22). Nel caso in esame, lo Studio ricorrente esercita la propria attività professionale all’esterno della ztl- sia pure sul relativo perimetro- e, in ragione di tale particolarità, come detto, sarebbe consentito il rilascio del permesso in “transito” unicamente per parcheggiare l’autovettura nel medesimo stabile ove svolge l’attività professionale.

  1. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, tenuto conto della complessità delle questioni sottese all’esame del ricorso e, in particolare, del contenuto non del tutto perspicuo della disposizione recata dall’art.7, co.9bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di recente introduzione ad opera dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore

Annamaria Gigli, Referendario