Condominio – Assemblea – Convocazione – Tramite email – Conseguenze – Annullabilità della delibera
Premesso che l’art. 66, comma, Disposizioni di attuazione al Codice Civile, statuisce che la convocazione dell’assemblea condominiale deve avvenire tassativamente per lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), a mano o attraverso fax, strumenti che garantiscono l’effettiva ricezione da parte dei soggetti destinatari, risultato non garantito dalla posta elettronica semplice, è annullabile la predetta convocazione effettuata mediante email a nulla rilevando la preventiva autorizzazione del condomino a ricevere le comunicazioni tramite email, restando a carico dello condomino provare la mancata convocazione e a carico dell’amministratore l’onere di provare la regolare convocazione. Inoltre, l’irregolare convocazione comporta l’annullabilità della delibera presa in presenza di una convocazione che non abbia raggiunto tutti i condomini.